Nonostante il consolidato orientamento all’autodeterminazione, le Aziende sanitarie datrici di lavoro non potranno più determinare unilateralmente il trattamento economico dei medici che esercitano l’attività libero-professionale intramuraria.
Il tariffario delle prestazioni deve riflettere l’accordo con i professionisti coinvolti. Lo ha ribadito la sezione lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8779 del 17 marzo 2022.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la monolateralità delle determinazioni, in tema di remunerazione e trattamento economico, si desumeva già nella legge 120 del 3 agosto 2007, che prevede un tariffario idoneo ad assicurare la copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente relativi all’attività intramoenia in accordo con i professionisti.
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Omceo Palermo